Nuovi decreti antincendio D.M. 1/9/21, D.M. 2/9/21 e D.M. 3/9/21 – la modulistica

Il  “vecchio” D.M. 10/3/98 verrà abrogato e sostituito da tre nuovi decreti che riguardano diversi aspetti della materia prevenzione incendi e che entreranno in vigore in date differenti.
  • Il D.M. 1/9/21 sulla manutenzione degli impianti e sistemi di sicurezza antincendio, che è entrato in vigore il 25 settembre 2022, ad esclusione della parte riguardante la qualifica degli addetti alla manutenzione degli impianti e sistemi di sicurezza antincendio, la cui attuazione è stata prorogata al 25 settembre 2023.
  • Il D.M. 2/9/21 sulla formazione degli addetti antincendio (e sui formatori dei corsi per addetti antincendio) è imminente ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.
  • Il D.M. 3/9/21 “Minicodice” con nuove disposizioni sulla valutazione del rischio incendio entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.
  • VegaEngineering, società veneta di consulenza ha pubblicato una serie di moduli utili agli adempimenti in materia di prevenzione incendi.
  • Nomina Addetto Antincendio: modulo Fac simile secondo D.M. 2/9/21
  • Fac simile Revoca Nomina Addetto Antincendio secondo D.M. 2/9/21
  • Fac simile Verbale Prova Evacuazione secondo D.M. 2/9/21
  • Fac simile Modulo Informativo Sorveglianza presidi antincendio secondo D.M. 1/9/21
  • Fac simile Registro Controlli impianti e presidi antincendio secondo D.M. 1/9/21
  • Fac simile Nomina Coordinatore delle Emergenze Per scaricare i moduli clicca qui
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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI COVID – Guida rapida

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INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare.

✅ MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

✅ GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone CO- VID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

✅ PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

✅ PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieni- che, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

✅ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

✅ GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (tem- peratura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

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